Quando si tratta di lavori di rifacimento delle coperture o di

manutenzione in condomini, la sicurezza dei lavoratori è di fondamentale

importanza. Ecco perché le linee vita sono obbligatorie per legge anche sui tetti dei condomini. In questo contesto, offriamo consulenza e installazione di linee vita speciali per condomini nella provincia di Lecco e Monza.

Tipologie di caduta

Le tipologie di caduta sono definite nel seguente modo:

1) Caduta libera: distanza di caduta superiore a 600 mm, con massima altezza libera consentita limitata a 1500 mm, salvo per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici che utilizzano idonei “sistemi anticaduta”.

2) Caduta libera limitata: distanza di caduta uguale o inferiore a 600 mm.

3) Caduta contenuta: la persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione combinata di una idonea posizione dell’ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di trattenuta, con massima distanza di arresto non superiore a 600 mm.

4) Caduta totalmente prevenuta: condizione in cui si realizza la prevenzione totale di rischio di caduta dall’alto tramite un sistema di trattenuta.

Valutazione dei rischi di caduta

Nei lavori in quota, devono essere adottate misure di protezione collettive come parapetti, impalcati e reti. Eventuali rischi residui vanno eliminati o ridotti mediante l’uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di posizionamento o di arresto della caduta.

Tipologie di rischi

Le tipologie di rischi individuate includono:

Rischio connesso al DPI anticaduta:

Rischio innescante la caduta derivante da:

Piano di emergenza

Nell’ambito della valutazione dei rischi, deve essere predisposta una procedura che preveda il rapido intervento di emergenza (pochi minuti) in aiuto del lavoratore rimasto sospeso al sistema di arresto caduta e che necessiti di assistenza o aiuto da parte di altri lavoratori.

Nei lavori in quota in cui si rende necessario l’uso di un sistema di arresto caduta, all’interno della unità di lavoro deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità operativa di garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore sospeso al sistema di arresto caduta. Nel caso in cui, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei luoghi di lavoro, si ritenga che non sia possibile operare in maniera autonoma, deve essere determinata un’apposita procedura del soccorso pubblico.

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